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Dal 1 ottobre entra in funzione il controllo sui nuovi formati della fattura digitale. Questo nuovo formato sarà attivo dal 1 gennaio 2021 rendendo il vecchio formato non valido.

Le modifiche sostanziali sono legate alla tipologia del documento e natura del documento.

RT01 Ritenuta persone fisiche
RT02 Ritenuta persone giuridiche
RT03 Contributo INPS
RT04 Contributo ENASARCO
RT05 Contributo ENPAM
RT06 Altro contributo previdenziale

TD01 Fattura
TD02 Acconto/Anticipo su fattura
TD03 Acconto/Anticipo su parcella
TD04 Nota di Credito
TD05 Nota di Debito
TD06 Parcella
TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21 Autofattura per splafonamento
TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)
TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Le nuove nature:

N1 – Escluse ex art. 15
N2 – Non soggette
N2.1 – non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7- septies del DPR 633/72
N2.2 – non soggette – altri casi
N3 – non imponibili
N3.1 – non imponibili – esportazioni
N3.2 – non imponibili – cessioni intra-UE
N3.3 – non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4 – non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5 – non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
N3.6 – non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4 – esenti
N5 – regime del margine/IVA non esposta
N6 – inversione contabile
N6.1 – inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2 – inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3 – inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4 – inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5 – inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6 – inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7 – inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8 – inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9 – inversione contabile – altri casi
N7 – IVA assolta in altro stato UE

Con il nuovo tracciato diventerà facoltativa la compilazione del campo “importo” relativo al bollo. Nel caso in cui sia previsto l’assolvimento dell’imposta di bollo, pertanto, rimarrà obbligatoria la valorizzazione del campo “Dati Bollo”, ma diventerà facoltativa l’indicazione del relativo importo.